Su questo tema inizialmente era stata ratificata nel 1975 la legge n.654 che faceva sue le conclusioni alle quali si era giunti durante la convenzione internazionale sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale, documento firmato a New York nel 1966. La norma introdotta prevedeva per i trasgressori la reclusione da 1 a 5 anni e colpiva anche chi diffondeva, incitava o promuoveva idee circa la supremazia di un etnia su un altra.
Veniva ritenuto colpevole alla stessa maniera anche che partecipava o semplicemente assisteva a riunioni di organizzazioni o associazioni di tal genere. La pene erano più severe per i capi ed i promotori di questi organismi.
Il decreto terminava con l'invito alla popolazione di osservare e FAR OSSERVARE la norma.
Questa direttiva è stata poi modificata dalla legge n.205 del 1993, la così detta legge Mancino, che titolava “misure urgenti in materia di discriminazione razziale, etnica e religiosa”. Viene così rettificata la pena riducendola fino ad un massimo di 3 anni da infliggere a chi diffonde e incita l'odio razziale, etnico o religioso; da 6 mesi a 4 anni per chi incita o commette atti di violenza per motivi razziali, etnici o religiosi. Viene anche prevista un eventuale pena accessoria che obbliga il reo a compiere volontariato a favore della collettività per un periodo massimo di 12 settimane e comunque dopo aver scontato la pena detentiva. Chi esibisce simboli razzisti può essere altresì condannato alla reclusione fino a 3 anni e ad una multa da 200.000 a 500.000 lire.
Arrivando ai giorni nostri tutte le carte in tavola sono state mescolate grazie all'introduzione, nel 2006, della legge n°85, una norma di iniziativa dell'on. Carolina Lussana, una militante della Lega Nord.
La prima cosa che balza all'attenzione è la consistente diminuzione della pena che può essere inflitta a chi propaganda idee xenofobe che può arrivare ad un massimo di 18 mesi o, in alternativa, il pagamento di un ammenda di 6.000 euro. Grazie a questa norma oggi i principi razzisti possono essere diffusi ma non propagandati ( !!! ), viene depenalizzato l'incitamento all'odio razziale sanzionando solo la sua istigazione. Chi invece si limita a indurre alla violenza per motivi razziali, etnici o religiosi può essere punito con la reclusione per sei mesi.
Un esempio pratico delle conseguenze di questa legge potrebbe essere che se io scrivessi che " I LEGHISTI SONO UNA RAZZA CEREBRALMENTE INFERIORE A QUALSIASI ALTRA ETNIA ESISTENTE AL MONDO E CHIUNQUE DICA IL CONTRARIO E' UN IGNORANTE " … me la dovrei cavare affermando che non sto propagando le mie idee intolleranti ma sto solo diffondendole.
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